Marchio 'CAAM'
Informazioni
Lotto n.1267
La fallita New Line S.p.A. e’ titolare del marchio generale CAAM per 26 classi merceologiche, che fu registrato in primo deposito il 4.2.81 e da ultimo rinnovato in data 14.1.21 al n. 1446556 sino al 4.2.2031.
Il marchio CAAM copre le seguenti classi merceologiche:
classe 1: prodotti chimici per l’industria, la scienza, la fotografia, l’agricoltura, l’orticoltura, la silvicoltura; concimi per i terreni (naturali e artificiali); preparati estintori; tempere e preparati chimici per la saldatura; prodotti chimici per conservare alimenti; materie per la concia; sostanze adesive per l’industria;
classe 2: colori, vernici, lacche; materie preservative contro la ruggine e contro il deterioramento del legno; materie tintorie; mordenti; resine; metalli in fogli e in polvere per pittori e decoratori;
classe 3: preparati per lavare la biancheria e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lustrare, sgrassare, raschiare; saponi; profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici;
classe 4: oli e grassi industriali; lubrificanti; preparati combustibili (comprese le essenze per motori) e materie illuminanti; ceri, candele, lumini da notte e lucignoli;
classe 6: metalli comuni, grezzi, semilavorati e loro leghe; ancore, incudini, campane, materiali da costruzione, laminati e fusi; rotaie ed altri materiali metallici per ferrovie; catene, cavi e fili metallici non elettrici; serrami; tubi metallici; casseforti e cassette; sfere d’acciaio; ferri per cavallo; chiodi e viti; altri prodotti in metallo (non preziosi) non compresi in altre classi; minerali;
classe 7: macchine e macchine utensili; motori; accoppiamenti e cinghie di trasmissione; grandi strumenti per l’agricoltura; incubatrici;
classe 8: utensili e strumenti a mano; coltelleria, forchette e cucchiai; armi bianche;
classe 9: apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici elettrici (compresa la radio), fotografici, cinematografici, ottici, di peso, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d’insegnamento; apparecchi automatici funzionanti con l’introduzione di una moneta o di un gettone; macchine parlanti; registratori di cassa, macchine calcolatrici, apparecchi estintori;
classe 12: veicoli; apparecchi di locomozione per terra, per aria e per acqua;
classe 16: carta, articoli di carta, cartone e articoli di cartone; stampati, giornali e periodici, libri; articoli per rilegature; fotografie; oggetti di cancelleria; materie adesive (per la cancelleria); materiali per artisti; pennelli per pittori; macchine da scrivere e articoli per ufficio; materiale di istruzione e di insegnamento; carte da giuoco; caratteri da stampa; stampi tipografici;
classe 17: guttaperca, gomma elastica, balata e succedanei, oggetti fabbricati con tali materie non compresi in altre classi; materiali per la calafatura, lo stoppamento e l’isolamento; amianto, mica e loro prodotti; tubi flessibili non metallici;
classe 18: cuoio e imitazioni di cuoio, articoli fabbricati con tali materie non compresi in altre classi; pelli; bauli e valigie; ombrelli da pioggia, ombrelli da sole e bastoni; fruste, finimenti e selleria;
classe 19: materiale da costruzione; pietre naturali e artificiali; cemento, calce, calcina, gesso e rena; tubi di pietra e di cemento; prodotti per la costruzione delle strade; asfalto, pece, bitume; case trasportabili; monumenti in pietra; camini;
classe 20: mobili, specchi, cornici; articoli (non compresi in altre classi) in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, osso di balena, tartaruga, ambra, madreperla, schiuma di mare, celluloide e surrogati di tali materie;
classe 21: piccoli utensili e recipienti portatili per uso domestico o per la cucina (non in metalli preziosi o in placcato); pettini e spugne; spazzole; materiali per la fabbricazione di spazzole; strumenti e materiale di pulitura; paglia di ferro; vetreria, porcellana e maiolica non comprese in altre classi;
classe 22: corde, spaghi, reti, tende, copertoni, vele, sacchi; materie per imbottitura (crine, capoc, piume, alghe di mare ecc.); materie fibrose grezze per la tessitura;
classe 23: fili;
classe 24: tessuti; coperte da letto e da tavola; articoli tessili non compresi in altre classi;
classe 25: articoli di vestiario, compresi gli stivali, le scarpe e le pantofole;
classe 26: merletti e ricami, nastri e lacci; bottoni automatici, uncinetti e occhielli, spilli e aghi; fiori artificiali; bottoni;
classe 27: tappeti, stuoie, linoleum e altri prodotti per coprire i pavimenti; tappezzerie;
classe 33: vini, spiriti e liquori;
classe 35: pubblicita’ e affari;
classe 37: costruzioni e riparazioni;
classe 39: trasporti, depositi di merci;
classe 42: servizi diversi non previsti in altra classe.
La forza, capacita’ distintiva e notorieta’ del marchio CAAM stanno nel suo uso ininterrotto per oltre cinquant’anni, sia in ambito locale che in tutto il territorio emiliano, specie nelle province di Reggio Emilia, Modena e Parma, pur trovando il suo impiego sviluppo, promozione e radicamento anche in aree piu’ vaste.
Negli ultimi cinque anni di attivita’ della New Line, prima della dichiarazione di fallimento, il marchio CAAM venne molto sfruttato e valorizzato nel settore delle attrezzature e dell’abbigliamento sportivo agonistico, amatoriale e ricreativo, soprattutto in relazione al ciclismo, attraverso significativi investimenti, intense campagne pubblicitarie e politiche di branding e marketing, anche sul web con appositi siti (www.caamcorse.it e www.caamsport.it ) dedicati ai bikers, per qualsiasi livello e/o tipologia della pratica ciclistica. A tal fine, oltre al nome di dominio di uno specifico sito, New Line si e’ avvalsa del marchio CAAM associato alla parola corse proprio per il settore delle biciclette e relativi accessori.
Si aggiunge anche una qualche incertezza sul tema dell'eventuale decadenza per non uso del marchio, nell'accezione che la disciplina brevettuale intende. Questo tema era stato sollevato dalla controparte del Fallimento New Line nel procedimento cautelare brevettuale avviato dalla procedura a fine 2015 e conclusosi con transazione nel febbraio 2016, che determinò la piena e indisturbata ripresa della proprietà e del diritto di uso del marchio “CAAM” da parte del Fallimento. Da uno studio fatto il tema della permanente vitalità del marchio presenta una qualche incertezza; d'altronde questa problematica verrebbe ad evidenza se qualcuno la opporrà al titolare del marchio, attuale o nuovo che sia. Per evitare coinvolgimento in questioni di questa fatta, il Fallimento New Line, sia nelle richieste di manifestazione di interesse sia nelle condizioni di vendita, preciserà di non offrire garanzie per eventuale decadenza per non uso del marchio “CAAM”.
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Si informano gli interessati all'acquisto che le informazioni relative alle descrizioni dei beni ricalcano quanto riportato in verbale di pignoramento ovvero nell'inventario relativo alla procedura concorsuale.
La descrizione e' indicativa delle caratteristiche dei beni da alienarsi, i quali essendo di provenienza giudiziaria (ex art. 2922 c.c. "Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa. Essa non puo' essere impugnata per cause di lesione"), sono venduti secondo la formula del "visto e piaciuto", nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, senza alcuna garanzia.
Riferimento art. 6 e art. 6.1 delle condizioni generali.
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Modalità saldo:Riferimento art. 8 e art. 9 delle condizioni generali.
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Condizioni carta di credito:Il pagamento potrà essere effettuato mediante carta di credito (in tal caso sarà addebitata all'aggiudicatario anche la relativa commissione di 1,50% del saldo del prezzo di aggiudicazione)