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Sito Ufficiale della Associazione Nazionale I.V.G. per le vendite telematiche

Cosa sono

Con il termine aste giudiziarie mobiliari s'intende il sistema di vendita pubblica di beni che consente di definire il prezzo attraverso la competizione diretta tra potenziali acquirenti.

Il giudice, a seguito di un'esecuzione mobiliare o di un fallimento, dispone la vendita forzata di uno o più beni mobili di proprietà dell'esecutato o del fallito, al fine di ottenere una liquidità con la quale soddisfare, in tutto o in parte, i creditori intervenuti nel processo.

Anche per la vendita o gara online, l'offerta effettuata dall'utente registrato è immediatamente impegnativa; non è quindi possibile revocarla e, se si è l'unico o il miglior offerente, si è obbligati all'acquisto; in caso di rifiuto si perde la cauzione versata.

I beni in vendita appartengono a diverse categorie merceologiche: dai beni di largo consumo come auto aziendali, moto, mobili e arredi da ufficio e non, abbigliamento, prodotti tecnologici, elettrodomestici, gioielli e preziosi; a beni appartenenti a categorie specifiche come: macchinari per lavorazioni, rimanenze di magazzino, barche, veicoli commerciali (dai furgoni ai TIR), ect

L'art. 579 c.p.c. stabilisce che "chiunque possa partecipare ad un'asta giudiziaria, tranne il debitore" Non è prevista la necessità della rappresentanza tecnica. Le offerte, infatti, possono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura legale.

Il prezzo base d'asta corrisponde al prezzo stimato dall'ufficiale giudiziario, dal perito nominato dal Tribunale o dall'Istituto Vendite Giudiziarie nominato stimatore con provvedimento del giudice. Oltre al prezzo di aggiudicazione si pagano i diritti d'asta, gli oneri fiscali ed eventuali altri oneri meglio specificati nelle singole schede.

Gli I.V.G. sono i soggetti autorizzati dalla vigente normativa a svolgere direttamente le vendite giudiziarie mobiliari La vendita è tenuta dall'Istituto Vendite Giudiziarie sia a mezzo commissionario ai sensi degli artt. 532 e s. del c.p.c. sia tramite incanto ai sensi dell'art. 534 c.p.c. sia ex 534bis c.p.c.

ART. 532 CPC (Vendita a mezzo di commissionario)

Il giudice dell'esecuzione dispone la vendita senza incanto o tramite commissionario dei beni pignorati. Le cose pignorate devono essere affidate all'istituto vendite giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza iscritto nell'elenco di cui all'articolo 169-sexies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice, affinchè proceda alla vendita in qualità di commissionario.
Nello stesso provvedimento di cui al primo comma il giudice, dopo avere sentito, se necessario, uno stimatore dotato di specifica preparazione tecnica e commerciale in relazione alla peculiarità del bene stesso, fissa il prezzo minimo della vendita e l'importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e può imporre al commissionario una cauzione. Il giudice fissa altresì il numero complessivo, non superiore a tre, degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non superiore a sei mesi, alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria. Quando gli atti sono restituiti a norma del periodo precedente, il giudice, se non vi sono istanze a norma dell'articolo 540-bis, dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui all'articolo 164-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice. (1)
Se il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato, la vendita non può essere fatta a prezzo inferiore al minimo ivi segnato.

(1) Comma così modificato dal D.L. 3.5.2016 n. 59 conv. in L. 30.6.2016 n. 119 (G.U. n. 153 del 2-7-2016)

Art. 533 CPC (Obblighi del commissionario)

Il commissionario assicura agli interessati la possibilità di esaminare, anche con modalità telematiche, le cose poste in vendita almeno tre giorni prima della data fissata per l'esperimento di vendita e non può consegnare la cosa all'acquirente prima del pagamento integrale del prezzo. Egli è tenuto in ogni caso a documentare le operazioni di vendita mediante certificato, fattura o fissato bollato in doppio esemplare, uno dei quali deve essere consegnato al cancelliere col prezzo ricavato dalla vendita, nel termine stabilito dal giudice dell'esecuzione nel suo provvedimento. (1)
Qualora la vendita non avvenga nel termine fissato a norma dell'articolo 532, secondo comma, il commissionario restituisce gli atti in cancelleria e fornisce prova dell'attività specificamente svolta in relazione alla tipologia del bene per reperire potenziali acquirenti. In ogni caso fornisce prova di avere effettuato la pubblicità disposta dal giudice. (3)
Il compenso al commissionario è stabilito dal giudice dell'esecuzione (2) con decreto.

ART. 534 CPC (Vendita all'incanto)

Quando la vendita deve essere fatta ai pubblici incanti, il giudice dell'esecuzione, col provvedimento di cui all'art. 530, stabilisce il giorno, l'ora e il luogo in cui deve eseguirsi, e ne affida l'esecuzione al cancelliere o all'ufficiale giudiziario o a un istituto all'uopo autorizzato.
Nello stesso provvedimento il giudice dell'esecuzione può disporre che, oltre alla pubblicità prevista dal primo comma dell'art. 490, sia data anche una pubblicità straordinaria a norma del comma terzo dello stesso articolo.

Art. 534-bis CPC (Delega delle operazioni di vendita)

Il giudice, con il provvedimento di cui all'articolo 530, delega all'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534, ovvero in mancanza a un notaio avente sede preferibilmente nel circondario o a un avvocato o a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita con incanto ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli atti conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 591-bis, in quanto compatibili con le previsioni della presente sezione. (1)

La vendita avviene nello stato di fatto in cui i beni si trovano e non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o per mancanza di qualità, né potrà essere risolta per alcun motivo. L'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o restituzione del prezzo essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni. Non è previsto diritto di recesso.

La proprietà del bene si trasferisce all'acquirente al momento del versamento dell'intero prezzo e degli oneri fiscali.

In caso di mancato versamento del saldo del prezzo di aggiudicazione, viene dichiarata la decadenza dell'aggiudicatario a cui viene trattenuta la cauzione già versata a titolo di penale. I tempi e le modalità del versamento del prezzo sono specificati all'interno di ogni singolo annuncio di vendita.

Chiunque con promesse, doni o mezzi fraudolenti, disturba o impedisce la libertà degli incanti, commette reato, punibile con la multa e la reclusione secondo quanto previsto dal codice penale.

Nota: il presente programma potrà subire modifiche a seguito di provvedimenti della Cancelleria del Tribunale ovvero qualora il debitore abbia tempestivamente regolato la sua posizione. Si informano gli interessati all'acquisto che le informazioni relative alle descrizioni dei beni ricalcano quanto riportato in verbale di pignoramento. La descrizione è indicativa delle caratteristiche dei beni da alienarsi, i quali essendo di provenienza giudiziaria (ex art. 2922 c.c. "Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa, essa non può essere impugnata per cause di lesione"), sono venduti secondo la formula del "visto e piaciuto", nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, senza alcuna garanzia.

Modalità di partecipazione alle vendite dei beni provenienti da confische.

Quadro normativo di riferimento ex art. 48 comma 15 del Dlgs 6/09/2011 n. 159:

Restando invariate le modalità di partecipazione alle vendite telematiche e vendite con incanto, si precisa che per le vendite dei beni provenienti da confische.:

  • L'accesso alla vendita dei suddetti beni, in ragione della particolare provenienza degli stessi, sarà consentito dall'IVG incaricato solo previa identificazione dei soggetti interessati.
  • Per i beni con valore superiore ad € 10.000,00 , i soggetti partecipanti alla vendita, dovranno esibire o trasmettere all'Istituto, il certificato dei carichi pendenti ed il casellario giudiziario, significando che verrà esclusa la partecipazione alla vendita per i soggetti che risulteranno, a qualunque titolo, avere in corso indagini e/o precedenti penali.
  • Quando risulti che i beni confiscati dopo l'assegnazione o la destinazione sono rientrati, anche per interposta persona, nella disponibilità o sotto il controllo del soggetto sottoposto al provvedimento di confisca, si può disporre la revoca dell'assegnazione o della destinazione da parte dello stesso organo che ha disposto il relativo provvedimento (ex art. 48 comma 15 del Dlgs 6/09/2011 n. 159).